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La crisi generale che interessa il nostro tempo si ripercuote nella società, non solo in termi- ni economici, ma soprattutto nella famiglia e
nel matrimonio.
L’idea di un vincolo coniugale stabile per tutta la vita, un tempo la normalità, diviene oggi, infatti, una sfida ambi- ziosa, piena di difficoltà ed imprevisti che, tirstemente, sempre di più conducono al fallimento della coppia.
E’ così che l’istituto della separazione personale dei coniugi diviene oggi una tra le procedure più comuni e ordinarie.
Nell’ambito della separazione, a parte la scelta stessa di separarsi modificando così il vincolo coniugale, è necessario regolamentare una serie di rapporti, diritti ed obblighi, anche di natura economica e patrimoniale. In particolare, devono essere trattati, a titolo esempli- ficativo, il tema dell’assegno in favore dei figli ed even- tualmente dell’altro coniuge, dell’assegnazione della casa coniugale e degli altri beni comuni.
Ancora, sempre che la coppia abbia avuto dei figli, è ne- cessario stabilire il regime di affidamento dei medesimi e la loro collocazione, presso l’uno o l’altro genitore, anche durante le vacanze.
Il fatto che i coniugi conseguano su questi temi un accordo è decisivo al fine di stabilire quale tipologia di separazione intraprendere.
In particolare, se i coniugi non trovano l’accordo, è ne-
cessario procedere con separazione giudiziale; il proce- dimento viene avviato da uno dei coniugi con ricorso da presentare in Tribunale, con la necessaria assisten- za di un avvocato. Il ricorso viene dunque notificato all’altro coniuge unitamente al decreto di fissazione di udienza, anche nell’ottica di consentire a quest’ultimo di prendere parte attivamente alla procedura, costi- tuendosi e difendendosi con un proprio legale.
Il primo momento della separazione giudiziale è dun- que l’udienza, cosiddetta, presidenziale nella quale il giudice, sentite e lette le istanze delle parti, emana i provvedimenti provvisori utili a regolamentare nell’im- mediato i profili fondamentali della separazione, quali, a titolo esemplificativo, la scelta sull’affidamento dei fi- gli, l’assegnazione della casa coniugale (in presenza di figli), l’entità dell’assegno di mantenimento sia a favore del coniuge più debole sia dell’eventuale figlio. All’esi- to di tale udeinza, la causa viene dunque trasmessa al giudice istruttore davanti al quale si aprirà un vero e proprio processo nel quale le rispettive parti avranno l’onere di provare tutti i fatti a supporto delle proprie richieste.
Si tratta, va da sè, di un procedimento lungo e doloroso non solo sotto il profilo economico delle spese legali ma, spesso e volentieri, anche sul piano emotivo. In ambito processuale, invero, i coniugi versano nella ne- cessità di difendersi riproponendo, e dunque rivivendo,
i fatti più significativi e spesso traumatici della trascorsa vita di coppia in una contesa che diviene, il più delle volte, aspra e, purtroppo, “senza esclusione di colpi”. Pertano, al fine di evitare liti incerte sotto il profilo del risultato e senza dubbio dispendiose, è opportuno che i coniugi addivengano ad un accordo.
In questo caso, il legislatore ha previsto una serie di procedure alternative anche di tipo non giudiziario.
Se, ad esempio, la coppia non ha avuto figli ed i coniugi non intendono convenire, nelle condizioni di separazio- ne, trasferimenti patrimoniali (ad esempio di beni mo- bili o immobili) è possibile procedere in Comune, senza che sia necessaria l’assistenza dell’avvocato. Si tratta di una procedura molto senalla ma, come premesso, molto limitata sotto il profilo applicativo.
In alternativa, è possibile separarsi tramite la procedura di negoazizione assistita nella quale le parti produco- no un accordo da siglare con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Detto accordo deve essere sottoposto alla verifica di legittimità del Pubblico Ministero il quale, prima di ri- lasciare il nulla osta, ne esamina la regolarità. In caso di figli, il Pubblico Ministero è ovviamente tenuto a ve- rificare che l’accordo tuteli i diritti e gli interessi dei me- desimi; in caso negativo, trasmette gli atti al presidente del Tribunale affinché convochi i coniugi per la verifica ed eventuale modifica dell’accordo.
Infine, è sempre percorribile la strada della separazione consensuale al Giudice; in questo caso, i coniugi pre- sentano in Tribunale un ricorso congiunto contenen- te le condizioni di separazione. Viene dunque fissata udienza alla quale le parti debbono necessariamente partecipare personalmente al fine di confermare le condizioni allegate nel ricorso. Una volta sottoscritto il verbale, il tribunale omologa la separazione ed il pub- blico ministero pone il proprio visto.
Il momento della separazione è senz’altro una fase delicata della vita nella quale occorre grande lucidità; in tale sede, infatti, i coniugi sono chiamati a prendere posizioni e scelte che andranno a regolamentare la loro vita futura e quella dei loro figli.