Il lavoro gratuito nella società sportiva dilettantistica
Elemento caratterizzante ed essenziale del rapporto di lavoro è lo scambio fra prestazione lavorativa e retribuzione. Scopriamo come viene regolato nell’ambito delle società sportive dilettantistiche.
Elemento caratterizzante ed essenziale del rapporto di lavoro è lo scambio fra prestazione lavorativa e retribuzione; pertanto ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume, relativamente agli aspetti fiscali e contributivi, effettuata a titolo oneroso.
Un’attività lavorativa può essere ricondotta a un rapporto diverso, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa. L’associativismo volto alla pratica sportiva dilettantistica, per il suo valore sociale e, in quanto veicolo di promozione e sviluppo della personalità, è destinatario di molteplici normative di favore. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni svolte in favore di tali enti, sono previste agevolazioni fiscali, contributive e finanche la possibilità di svolgere attività di vario tipo a scopo meramente gratuito. Per rientrare a pieno titolo nella gratuità della prestazione è necessario predisporre la documentazione che serva a dare prova della specifica volontà delle parti volta a configurare in tal senso la prestazione.
In primo luogo occorre che lo statuto dell’associazione sportiva dilettantistica preveda senza mezzi termini l’assenza di scopo di lucro nell’oggetto sociale e che il prestatore d’opera assuma la qualifica di “socio” dell’associazione medesima. Realizzata la condizione preliminare le parti in questione, nella fattispecie società e socio prestatore d’opera, devono sottoscrivere un documento avente titolo di dichiarazione dal quale devono risultare le caratteristiche effettive dei compiti da svolgere a titolo gratuito, con unica finalità mirata al conseguimento degli scopi associativi, senza vincoli specifici e subordinazione gerarchica e con assunzione di responsabilità del socio.
A questo punto non sono necessari né la registrazione sul Libro Unico del Lavoro né le comunicazioni agli enti e, di conseguenza nessun obbligo fiscale e contributivo. Il collaboratore potrà altresì ricevere rimborsi di spese “vive”, fornendo all’associazione l’idonea documentazione giustificativa. È opportuna una copertura assicurativa per i rischi da infortunio; (obbligatoria se tesserati).
Merita un ultimo accenno la fiscalità di favore prevista per le indennità di trasferta i premi, i rimborsi spese forfettari e i compensi erogati ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, erogati da qualunque organismo con riconoscimento del C.O.N.I. che persegua finalità sportive dilettantistiche. Tali compensi, per specifica previsione, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a complessivi € 7.500,00 per ciascun periodo di imposta.